OVERBOOKING E DIRITTI DEL PASSEGGERO

OVERBOOKING E DIRITTI DEL PASSEGGERO

Overbooking

Avete prenotato già da tempo il vostro biglietto aereo, tutto è stato fatto come si deve, nessuna dimenticanza né disguido. 

Ma, una volta arrivati all'aeroporto, vi sentite dire che non potete partire. In effetti il numero di persone in coda al check-in è superiore rispetto a quello consentito dalla capienza dell'aereo. 

Si tratta di overbooking. 

Fatto abbastanza scocciante per i viaggiatori, è una prassi di cui si servono le compagnie aeree per fare in modo che i velivoli viaggino sempre sfruttando fino in fondo la loro capacità di trasporto.

Vengono accettate prenotazioni che eccedono il numero di posti disponibili sull'aereo, perché si prevede che una percentuale di viaggiatori non si presenterà al check-in. 

Tuttavia, le previsioni non sempre si avverano, e, soprattutto durante la stagione estiva quando sono in molti a partire, potrebbe capitare di non avere il permesso di imbarcarsi. 

La Carta dei Diritti del Passeggero, modellata sul Regolamento (CE) n. 261/2004 , se non impedisce ai vettori aerei questa pratica, assicura per lo meno alcune garanzie ai viaggiatori.

In caso di overbooking, la compagnia è obbligata a chiedere se ci sia qualcuno che spontaneamente sia disposto a rinunciare al volo. 

I volontari hanno diritto a un benefit da concordare e possono scegliere tra il rimborso o l'imbarco su un volo alternativo.

Nel caso non ci siano abbastanza persone disposte a rinunciare al viaggio, ad alcuni clienti sarà impedito l'imbarco anche se non cosenzienti. 

Questi possono scegliere tra il rimborso del biglietto e un volo alternativo e hanno diritto all'assistenza e a una compensazione pecuniaria.

RIMBORSO 

La compagnia aerea è obbligata a risarcire l'intero costo del biglietto entro sette giorni.

IMBARCO SU UN VOLO ALTERNATIVO 

Il passeggero può scegliere se attendere di imbacarsi sul primo volo utile oppure rimandare la partenza a una data a lui consegeniale, in base alla disponibilità di posti.

COMPENSAZIONE PECUNIARIA 

La compensazione prevista è di 250 euro per le tratte fino a 1.500 km, di 400 euro per quelle comprese tra i 1.500 e i 3.500 km e arriva a 600 euro per le destinazioni più lontane ed extraeuropee. 

La compagnia aerea ha tuttavia la libertà di ridurre del 50% l'ammontare della compensazione qualora il volo sostitutivo arrivi a destinazione con una differenza di orario non superiore a due ore nel primo caso, a tre ore nel secondo e a quattro ore nelle destinazioni a lungo raggio.